Conformità della fatturazione elettronica 2025: normative, requisiti e best practice
Il Vietnam impone l’uso della fattura elettronica (e-invoice) a tutti i contribuenti. Questo articolo fornisce indicazioni essenziali e illustra dettagliatamente i requisiti di conformità per le aziende che utilizzano la fatturazione elettronica.
Nel 2025 sono stati introdotti diversi aggiornamenti significativi alle disposizioni del Vietnam sulle fatture elettroniche, originariamente promulgate con la Legge sull’amministrazione fiscale 2019. Tali modifiche sono contenute nelle seguenti direttive:
- Decreto n. 123/2020/ND-CP (“Decreto 123”) che disciplina la gestione delle fatture e dei documenti, modificato dal Decreto n. 70/2025/ND-CP (“Decreto 70”);
- Circolare n. 32/2025/ND-CP che sostituisce la Circolare n. 78/2021/TT-CP su fatture e registri; e
- Telegramma ufficiale n. 72/CD-CT che attua le circolari relative a marche da bollo elettroniche, fatture e registri.
A partire dal 1° luglio 2022, tutte le imprese, le organizzazioni economiche, le imprese familiari e le persone fisiche soggetti all’imposta con il metodo dichiarativo in Vietnam devono utilizzare le fatture elettroniche, ad eccezione di alcuni casi.
Dopo diversi anni di implementazione del sistema di fatturazione elettronica, il Governo ha emanato nuove norme sulle fatture, in vigore dal 1° giugno 2025, per affrontare le questioni pratiche e le lacune individuate durante l’applicazione delle normative del 2022. L’aggiornamento mira a garantire maggiore chiarezza, allinearsi alla legge modificata sull’IVA, migliorare l’efficienza dell’amministrazione fiscale e adattarsi al crescente utilizzo delle fatture elettroniche e delle transazioni digitali.
Tipi di fattura elettronica in Vietnam
Per loro natura, le fatture elettroniche in Vietnam sono classificate in due categorie principali:
- Fattura elettronica autenticata: fattura elettronica a cui viene concesso un codice di autenticazione dall’autorità fiscale prima di essere inviata all’acquirente dal venditore di beni o dal fornitore di servizi; e
- Fattura elettronica non autenticata: fattura elettronica inviata all’acquirente dal venditore di beni o dal fornitore di servizi senza il codice di autenticazione dell’autorità fiscale.
Per finalità di utilizzo, le fatture elettroniche condividono la stessa classificazione delle loro controparti stampate. In particolare, l’articolo 8 del Decreto 123, che delinea i tipi di fattura elettronica in Vietnam, è stato adeguato dal Decreto 70, come evidenziato nella seguente tabella:
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Tipo di fattura elettronica |
Norma originale in base al Decreto 123 |
Aggiornamento dal Decreto 70 |
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Fattura elettronica con IVA |
Emessa dalle organizzazioni che dichiarano l’IVA con il metodo della detrazione per:
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Ampliata per includere:
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Fattura di vendita elettronica |
Utilizzata da organizzazioni o soggetti che applicano il metodo dell’IVA diretta per:
Si applica anche alle entità in FTZ; deve essere contrassegnato con la frase “Per organizzazioni/soggetti nelle zone di libero scambio”. |
EPE che svolgono altre attività commerciali e dichiarano l’IVA utilizzando il metodo diretto devono utilizzare le fatture di vendita. |
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Commercio elettronico |
Non specificato nel Decreto 123 |
Aggiunto nuovo tipo di fattura:
Se le condizioni non sono soddisfatte, l’esportatore può utilizzare una fattura con IVA elettronica o una fattura di vendita elettronica. |
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Fattura elettronica generata dal registratore di cassa |
Non specificato nel Decreto 123 |
Aggiunto nuovo tipo di fattura:
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Fattura elettronica per la vendita di immobili pubblici |
Utilizzata per la vendita di:
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Impiego di un linguaggio semplificato volto ad applicare in modo estensivo le disposizioni normative relative alla vendita o al trasferimento dei beni pubblici, conformemente alle leggi sulla gestione del patrimonio pubblico. |
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Fattura elettronica per la vendita di merce in riserva |
Utilizzata dalle agenzie/unità di riserva statale per la vendita di beni di riserva nazionale. |
Nessun aggiornamento |
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Altre fatture elettroniche |
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Nessun aggiornamento |
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Registri elettronici simili a fatture |
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Nessun aggiornamento |
Quali informazioni devono essere contenute nella fattura elettronica
In base all’articolo 10 del Decreto 123, modificato dal Decreto 70, la fattura elettronica conforme deve contenere le seguenti informazioni:
- Nome e numero di serie della fattura elettronica;
- Numero di fattura elettronica;
- Nome, indirizzo e codice fiscale del venditore;
- Nome, indirizzo e codice fiscale dell’acquirente;
- Firma elettronica del venditore e dell’acquirente;
- Data di emissione della fattura elettronica;
- Data di firma;
- Nome e codice fiscale del fornitore della fattura elettronica; e
- Dettagli della transazione, inclusa la descrizione di beni o servizi in linea con i casi specificati:
- Servizi di ristorazione: la fattura elettronica deve riportare gli articoli di cibo e bevande;
- Servizi di trasporto: la fattura elettronica deve riportare il numero di targa del veicolo e il viaggio (luogo di partenza – luogo di arrivo); e
- Aziende che forniscono servizi di trasporto su piattaforma digitale: la fattura elettronica deve riportare le attività di e-commerce, il nome delle merci trasportate e il nome, l’indirizzo, il codice fiscale o il numero di identificazione dei mittenti.
Per le fatture elettroniche generate dai registratori di cassa POS, le informazioni obbligatorie sono:
- Nome, indirizzo e codice fiscale del venditore;
- Nome, indirizzo, codice fiscale/numero di identificazione personale/numero di telefono dell’acquirente secondo la normativa vigente (se richiesto dall’acquirente);
- Nome dei beni, servizi, prezzo unitario, quantità, prezzo di pagamento. Nel caso in cui i venditori applichino il metodo della detrazione, deve essere indicato il prezzo al netto dell’IVA, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e l’importo totale del pagamento;
- Data di emissione della fattura; e
- Codice fiscale o dato elettronico che consenta all’acquirente di accedere alle informazioni contenute nella fattura elettronica generata dal registratore di cassa POS e di dichiararle.
Le fatture elettroniche devono essere conservate e archiviate secondo la normativa vigente per garantire che siano accessibili per future consultazioni e verifiche fiscali.
Il testo della fattura deve essere in lingua vietnamita. Se è necessario un testo in lingua straniera, deve essere inserito tra parentesi (_) a destra o sotto il testo vietnamita e formattato in un carattere più piccolo. Quando si omettono i segni diacritici in vietnamita, è necessario prestare attenzione per evitare interpretazioni errate.
Sulla fattura si deve utilizzare la numerazione araba: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
In caso di errori nelle fatture elettroniche autenticate o non autenticate, l’articolo 19 del Decreto 123, modificato dal punto 13, articolo 1 del Decreto 70, offre una guida su come correggere tali incongruenze.
Per ulteriori dettagli sulle principali modifiche apportate al Decreto 70 in merito alla conformità generale delle fatture in Vietnam, si prega di leggere: Conformità delle fatture in Vietnam: Principali modifiche del Decreto 70
Procedura di registrazione delle fatture elettroniche
Per la registrazione delle fatture elettroniche, le imprese in Vietnam devono seguire i passaggi previsti dall’articolo 15, Decreto 123/2020/ND-CP, modificato dal punto 11b, articolo 1 del Decreto 70, elencati di seguito.
Fase 1: Presentazione della domanda tramite i fornitori di servizi di fatturazione elettronica
Le aziende devono preparare il modulo di registrazione per l’utilizzo delle fatture elettroniche attraverso il Modulo n. 01/DKTD-HDDT contenuto nell’Appendice IA, allegato al decreto. In questo modulo, l’impresa deve specificare informazioni riguardanti:
- Il tipo di fattura (con o senza il codice di autenticazione dell’autorità fiscale);
- Un indirizzo e-mail attivo utilizzabile dalle autorità fiscali per inviare notifiche sui risultati della registrazione; e
- Altre informazioni pertinenti.
Le domande per l’utilizzo gratuito delle fatture elettroniche autenticate possono essere presentate tramite il portale web del Dipartimento Generale delle Imposte (GDT) o un fornitore di servizi di fatturazione elettronica incaricato dalla GDT.
Se le imprese trasmettono i dati delle fatture elettroniche direttamente alle autorità fiscali, devono richiedere l’utilizzo delle fatture elettroniche tramite il portale web GDT.
Fase 2: Conferma del modulo di domanda
Il portale elettronico del GDT invierà una notifica elettronica a conferma della ricezione della richiesta dell’impresa di utilizzo delle fatture elettroniche.
Fase 3: Ottenimento della notifica dei risultati
Entro 01 giorno lavorativo dalla data di ricevimento della richiesta, l’autorità finanziaria invierà una notifica elettronica attraverso il Modello n. 01/TB-DKDT contenuto nell’Appendice IB del decreto, in particolare:
- Se le informazioni registrate non corrispondono ai dati della banca dati nazionale della popolazione o del sistema di identificazione e autenticazione elettronica, il portale del sistema fiscale invierà automaticamente un avviso di rifiuto al contribuente lo stesso giorno lavorativo o entro la fine del giorno lavorativo successivo.
- Se le informazioni registrate corrispondono, il portale del sistema fiscale invierà automaticamente una richiesta di verifica al contribuente via e-mail o telefono. I passi successivi sono:
- Entro il termine della richiesta di verifica (lo stesso giorno lavorativo o entro la fine del giorno lavorativo successivo): se il contribuente non è presente nell’elenco delle società con violazioni fiscali, attività sospese o in fase di scioglimento, la registrazione della fattura elettronica viene approvata. In caso contrario, il contribuente deve fornire una spiegazione e i documenti giustificativi richiesti entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte dell’autorità fiscale; o
- In caso di superamento del termine di verifica, il portale del sistema fiscale invierà automaticamente un avviso di rifiuto della domanda al contribuente entro lo stesso giorno lavorativo o entro la fine del giorno lavorativo successivo.
Si prega di notare che tutti i passaggi di cui sopra possono essere eseguiti dalla Società o tramite un fornitore di fatture elettroniche per conto della Società.
Principali finalità e tempistiche di emissione delle fatture
Il Decreto 70/2025/ND-CP modifica l’articolo 9 del Decreto 123/2020/ND-CP e fissa il termine ultimo per l’emissione delle fatture in alcuni casi, quali:
- Vendita di beni (compreso il trasferimento di beni pubblici): le fatture vengono emesse quando la proprietà passa all’acquirente, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato effettuato o meno.
- Esportazione di merci: il venditore determina i tempi di emissione, che devono cadere entro e non oltre il giorno lavorativo successivo allo sdoganamento.
- Fornitura di servizi: le fatture vengono emesse al termine del servizio, indipendentemente dallo stato del pagamento. In caso di pagamento anticipato (escluse le cauzioni), le fatture vengono emesse al momento del pagamento.
Ai fini della dichiarazione dei redditi il Decreto 70 prescrive che:
- Il venditore deve dichiarare l’imposta in base alla data di emissione della fattura; e
- L’acquirente dichiara l’imposta in base alla data di ricezione della fattura, a condizione che la fattura sia emessa nel formato corretto e contenga tutte le informazioni richieste.
Sospensione dell’utilizzo della fattura elettronica
In base all’articolo 16 del Decreto 123/2020/ND-CP, modificato dal punto 12, articolo 1 del Decreto 70, le imprese, gli enti commerciali, le organizzazioni o le singole imprese devono sospendere l’uso delle fatture elettroniche autenticate e non autenticate nei casi in cui:
- Il numero di identificazione fiscale (TIN) dell’entità è stato invalidato.
- L’entità non operi nella sede legale, come confermato dall’autorità fiscale.
- L’ente abbia presentato una notifica di sospensione dell’attività a un’autorità competente.
- L’autorità fiscale abbia vietato l’uso di fatture elettroniche per far rispettare i pagamenti dei debiti fiscali.
- Le fatture elettroniche vengano utilizzate per vendere merci di contrabbando, vietate, contraffatte o che violino i diritti di proprietà intellettuale, come segnalato dalle autorità competenti.
- Le fatture elettroniche siano utilizzate per operazioni di vendita fraudolenta allo scoperto di beni o servizi, come rilevato e segnalato dalle autorità competenti.
- Un’autorità di registrazione delle imprese o un’autorità competente abbia richiesto la sospensione delle operazioni in una linea di business soggetta a condizioni, a causa della mancata conformità ai requisiti legali per l’esercizio dell’attività.
- L’autorità fiscale notifichi la cessazione dell’utilizzo delle fatture elettroniche generate dai registratori di cassa qualora l’impresa non soddisfi le condizioni richieste per tale modalità di emissione.
- Il contribuente abbia commesso reati di evasione fiscale, sia stato costituito al fine di commerciare o utilizzare fatture elettroniche illegali, oppure abbia utilizzato in modo illecito le fatture elettroniche per evadere le imposte, secondo quanto previsto dalla normativa.
- Il contribuente sia classificato con un livello di rischio fiscale molto elevato.
Sanzioni per violazioni relative all’emissione di fatture elettroniche
Le sanzioni per le violazioni della normativa in materia di emissione delle fatture all’atto della vendita di beni o della prestazione di servizi sono previste dall’articolo 24 del Decreto 125/2020/ND-CP.
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Sanzioni |
Violazione |
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Sanzioni penali |
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Multe da 500.000 VND a 1.500.000 VND (circa 20-60 USD) |
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Multe da 3.000.000 di VND a 5.000.000 di VND (circa 118-197 dollari)
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Multe da 4.000.000 di VND a 8.000.000 di VND (circa 157-315 USD)
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Multe da 10.000.000 di VND a 20.000.000 di VND (circa 392-784 USD)
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(Con il contributo di Mia Pham, Corporate Accounting Services, Dezan Shira & Associates, Vietnam.)
Questo articolo è stato originariamente pubblicato il 25 ottobre 2024. È stato aggiornato l’ultima volta l’8 agosto 2025.
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