Conformità della fatturazione elettronica 2025: normative, requisiti e best practice

Posted by Written by Vu Nguyen Hanh and Doan Thi Yen Luy Reading Time: 11 minutes
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Il Vietnam impone l’uso della fattura elettronica (e-invoice) a tutti i contribuenti. Questo articolo fornisce indicazioni essenziali e illustra dettagliatamente i requisiti di conformità per le aziende che utilizzano la fatturazione elettronica.


Nel 2025 sono stati introdotti diversi aggiornamenti significativi alle disposizioni del Vietnam sulle fatture elettroniche, originariamente promulgate con la Legge sull’amministrazione fiscale 2019. Tali modifiche sono contenute nelle seguenti direttive:

A partire dal 1° luglio 2022, tutte le imprese, le organizzazioni economiche, le imprese familiari e le persone fisiche soggetti all’imposta con il metodo dichiarativo in Vietnam devono utilizzare le fatture elettroniche, ad eccezione di alcuni casi.

Dopo diversi anni di implementazione del sistema di fatturazione elettronica, il Governo ha emanato nuove norme sulle fatture, in vigore dal 1° giugno 2025, per affrontare le questioni pratiche e le lacune individuate durante l’applicazione delle normative del 2022. L’aggiornamento mira a garantire maggiore chiarezza, allinearsi alla legge modificata sull’IVA, migliorare l’efficienza dell’amministrazione fiscale e adattarsi al crescente utilizzo delle fatture elettroniche e delle transazioni digitali.

Tipi di fattura elettronica in Vietnam

Per loro natura, le fatture elettroniche in Vietnam sono classificate in due categorie principali:

  • Fattura elettronica autenticata: fattura elettronica a cui viene concesso un codice di autenticazione dall’autorità fiscale prima di essere inviata all’acquirente dal venditore di beni o dal fornitore di servizi; e
  • Fattura elettronica non autenticata: fattura elettronica inviata all’acquirente dal venditore di beni o dal fornitore di servizi senza il codice di autenticazione dell’autorità fiscale.

Per finalità di utilizzo, le fatture elettroniche condividono la stessa classificazione delle loro controparti stampate. In particolare, l’articolo 8 del Decreto 123, che delinea i tipi di fattura elettronica in Vietnam, è stato adeguato dal Decreto 70, come evidenziato nella seguente tabella:

Tipo di fattura elettronica

Norma originale in base al Decreto 123

Aggiornamento dal Decreto 70

Fattura elettronica con IVA

Emessa dalle organizzazioni che dichiarano l’IVA con il metodo della detrazione per:

  • Beni/servizi destinati al mercato interno;
  • Trasporti internazionali;
  • Esportazioni verso zone franche (ZLS) e altre esportazioni; e
  • Esportazione di beni e servizi verso i mercati esteri.

Ampliata per includere:

  • Servizi di e-commerce o basati su piattaforme digitali e altri servizi forniti da fornitori stranieri senza stabili organizzazioni in Vietnam; e
  • Imprese di trasformazione per l’esportazione (EPE) che svolgono altre attività commerciali e applicano il metodo della detrazione.

Fattura di vendita elettronica

Utilizzata da organizzazioni o soggetti che applicano il metodo dell’IVA diretta per:

  • Beni/servizi destinati al mercato interno;
  • Trasporti internazionali;
  • Esportazione verso ZLS; e
  • Esportazione di beni e servizi verso i mercati esteri.

Si applica anche alle entità in FTZ; deve essere contrassegnato con la frase “Per organizzazioni/soggetti nelle zone di libero scambio”.

EPE che svolgono altre attività commerciali e dichiarano l’IVA utilizzando il metodo diretto devono utilizzare le fatture di vendita.

Commercio elettronico

Non specificato nel Decreto 123

Aggiunto nuovo tipo di fattura:

  • Utilizzato dagli esportatori di beni/servizi;
  • Deve soddisfare le condizioni tecniche per la trasmissione dei dati alle autorità fiscali; e
  • Deve contenere informazioni richieste dalle normative ed essere emesso nel formato dati standard.

Se le condizioni non sono soddisfatte, l’esportatore può utilizzare una fattura con IVA elettronica o una fattura di vendita elettronica.

Fattura elettronica generata dal registratore di cassa

Non specificato nel Decreto 123

Aggiunto nuovo tipo di fattura:

  • Imprese familiari e ditte individuali con fatturato annuo pari o superiore a 1 miliardo di VND (38.462 USD); e
  • Aziende che offrono beni e servizi in centri commerciali, supermercati, vendita al dettaglio (esclusi i veicoli), servizi di ristorazione e bevande, ristoranti, hotel, trasporto passeggeri e vari servizi personali come previsto dalle normative sui settori economici del Vietnam.

Fattura elettronica per la vendita di immobili pubblici

Utilizzata per la vendita di:

  • Proprietà statali/pubbliche (comprese le abitazioni);
  • Beni infrastrutturali;
  • Beni di progetti pubblici;
  • Beni di proprietà collettiva;
  • Beni pubblici acquisiti/appropriati; e
  • Materie prime provenienti dalla dismissione di beni pubblici.

Impiego di un linguaggio semplificato volto ad applicare in modo estensivo le disposizioni normative relative alla vendita o al trasferimento dei beni pubblici, conformemente alle leggi sulla gestione del patrimonio pubblico.

Fattura elettronica per la vendita di merce in riserva

Utilizzata dalle agenzie/unità di riserva statale per la vendita di beni di riserva nazionale.

Nessun aggiornamento

Altre fatture elettroniche

  • Marche da bollo, biglietti e tessere;
  • Ricevute: trasporto aereo, spese di trasporto internazionale, servizi bancari. Si applicano eccezioni quando è obbligatorio il formato internazionale.

Nessun aggiornamento

Registri elettronici simili a fatture

  • Bolle di consegna/trasferimento interno; e
  • Note per la merce inviata agli agenti.

Nessun aggiornamento

Quali informazioni devono essere contenute nella fattura elettronica

In base all’articolo 10 del Decreto 123, modificato dal Decreto 70, la fattura elettronica conforme deve contenere le seguenti informazioni:

  • Nome e numero di serie della fattura elettronica;
  • Numero di fattura elettronica;
  • Nome, indirizzo e codice fiscale del venditore;
  • Nome, indirizzo e codice fiscale dell’acquirente;
  • Firma elettronica del venditore e dell’acquirente;
  • Data di emissione della fattura elettronica;
  • Data di firma;
  • Nome e codice fiscale del fornitore della fattura elettronica; e
  • Dettagli della transazione, inclusa la descrizione di beni o servizi in linea con i casi specificati:
    • Servizi di ristorazione: la fattura elettronica deve riportare gli articoli di cibo e bevande;
    • Servizi di trasporto: la fattura elettronica deve riportare il numero di targa del veicolo e il viaggio (luogo di partenza – luogo di arrivo); e
    • Aziende che forniscono servizi di trasporto su piattaforma digitale: la fattura elettronica deve riportare le attività di e-commerce, il nome delle merci trasportate e il nome, l’indirizzo, il codice fiscale o il numero di identificazione dei mittenti.

Per le fatture elettroniche generate dai registratori di cassa POS, le informazioni obbligatorie sono:

  • Nome, indirizzo e codice fiscale del venditore;
  • Nome, indirizzo, codice fiscale/numero di identificazione personale/numero di telefono dell’acquirente secondo la normativa vigente (se richiesto dall’acquirente);
  • Nome dei beni, servizi, prezzo unitario, quantità, prezzo di pagamento. Nel caso in cui i venditori applichino il metodo della detrazione, deve essere indicato il prezzo al netto dell’IVA, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e l’importo totale del pagamento;
  • Data di emissione della fattura; e
  • Codice fiscale o dato elettronico che consenta all’acquirente di accedere alle informazioni contenute nella fattura elettronica generata dal registratore di cassa POS e di dichiararle.

Le fatture elettroniche devono essere conservate e archiviate secondo la normativa vigente per garantire che siano accessibili per future consultazioni e verifiche fiscali.

Il testo della fattura deve essere in lingua vietnamita. Se è necessario un testo in lingua straniera, deve essere inserito tra parentesi (_) a destra o sotto il testo vietnamita e formattato in un carattere più piccolo. Quando si omettono i segni diacritici in vietnamita, è necessario prestare attenzione per evitare interpretazioni errate.

Sulla fattura si deve utilizzare la numerazione araba: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

In caso di errori nelle fatture elettroniche autenticate o non autenticate, l’articolo 19 del Decreto 123, modificato dal punto 13, articolo 1 del Decreto 70, offre una guida su come correggere tali incongruenze.

Per ulteriori dettagli sulle principali modifiche apportate al Decreto 70 in merito alla conformità generale delle fatture in Vietnam, si prega di leggere: Conformità delle fatture in Vietnam: Principali modifiche del Decreto 70

Procedura di registrazione delle fatture elettroniche

Per la registrazione delle fatture elettroniche, le imprese in Vietnam devono seguire i passaggi previsti dall’articolo 15, Decreto 123/2020/ND-CP, modificato dal punto 11b, articolo 1 del Decreto 70, elencati di seguito.

Fase 1: Presentazione della domanda tramite i fornitori di servizi di fatturazione elettronica

Le aziende devono preparare il modulo di registrazione per l’utilizzo delle fatture elettroniche attraverso il Modulo n. 01/DKTD-HDDT contenuto nell’Appendice IA, allegato al decreto. In questo modulo, l’impresa deve specificare informazioni riguardanti:

  • Il tipo di fattura (con o senza il codice di autenticazione dell’autorità fiscale);
  • Un indirizzo e-mail attivo utilizzabile dalle autorità fiscali per inviare notifiche sui risultati della registrazione; e
  • Altre informazioni pertinenti.

Le domande per l’utilizzo gratuito delle fatture elettroniche autenticate possono essere presentate tramite il portale web del Dipartimento Generale delle Imposte (GDT) o un fornitore di servizi di fatturazione elettronica incaricato dalla GDT.

Se le imprese trasmettono i dati delle fatture elettroniche direttamente alle autorità fiscali, devono richiedere l’utilizzo delle fatture elettroniche tramite il portale web GDT.

Fase 2: Conferma del modulo di domanda

Il portale elettronico del GDT invierà una notifica elettronica a conferma della ricezione della richiesta dell’impresa di utilizzo delle fatture elettroniche.

Fase 3: Ottenimento della notifica dei risultati

Entro 01 giorno lavorativo dalla data di ricevimento della richiesta, l’autorità finanziaria invierà una notifica elettronica attraverso il Modello n. 01/TB-DKDT contenuto nell’Appendice IB del decreto, in particolare:

  • Se le informazioni registrate non corrispondono ai  dati della banca dati nazionale della popolazione o del sistema di identificazione e autenticazione elettronica, il portale del sistema fiscale invierà automaticamente un avviso di rifiuto al contribuente lo stesso giorno lavorativo o entro la fine del giorno lavorativo successivo.
  • Se le informazioni registrate corrispondono, il portale del sistema fiscale invierà automaticamente una richiesta di verifica al contribuente via e-mail o telefono. I passi successivi sono:
    • Entro il termine della richiesta di verifica (lo stesso giorno lavorativo o entro la fine del giorno lavorativo successivo): se il contribuente non è presente nell’elenco delle società con violazioni fiscali, attività sospese o in fase di scioglimento, la registrazione della fattura elettronica viene approvata. In caso contrario, il contribuente deve fornire una spiegazione e i documenti giustificativi richiesti entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte dell’autorità fiscale; o
    • In caso di superamento del termine di verifica, il portale del sistema fiscale invierà automaticamente un avviso di rifiuto della domanda al contribuente entro lo stesso giorno lavorativo o entro la fine del giorno lavorativo successivo.

Si prega di notare che tutti i passaggi di cui sopra possono essere eseguiti dalla Società o tramite un fornitore di fatture elettroniche per conto della Società.

Principali finalità e tempistiche di emissione delle fatture

Il Decreto 70/2025/ND-CP modifica l’articolo 9 del Decreto 123/2020/ND-CP e fissa il termine ultimo per l’emissione delle fatture in alcuni casi, quali:

  • Vendita di beni (compreso il trasferimento di beni pubblici): le fatture vengono emesse quando la proprietà passa all’acquirente, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato effettuato o meno.
  • Esportazione di merci: il venditore determina i tempi di emissione, che devono cadere entro e non oltre il giorno lavorativo successivo allo sdoganamento.
  • Fornitura di servizi: le fatture vengono emesse al termine del servizio, indipendentemente dallo stato del pagamento. In caso di pagamento anticipato (escluse le cauzioni), le fatture vengono emesse al momento del pagamento.

Ai fini della dichiarazione dei redditi il Decreto 70 prescrive che:

  • Il venditore deve dichiarare l’imposta in base alla data di emissione della fattura; e
  • L’acquirente dichiara l’imposta in base alla data di ricezione della fattura, a condizione che la fattura sia emessa nel formato corretto e contenga tutte le informazioni richieste.

Sospensione dell’utilizzo della fattura elettronica

In base all’articolo 16 del Decreto 123/2020/ND-CP, modificato dal punto 12, articolo 1 del Decreto 70, le imprese, gli enti commerciali, le organizzazioni o le singole imprese devono sospendere l’uso delle fatture elettroniche autenticate e non autenticate nei casi in cui:

  1. Il numero di identificazione fiscale (TIN) dell’entità è stato invalidato.
  2. L’entità non operi nella sede legale, come confermato dall’autorità fiscale.
  3. L’ente abbia presentato una notifica di sospensione dell’attività a un’autorità competente.
  4. L’autorità fiscale abbia vietato l’uso di fatture elettroniche per far rispettare i pagamenti dei debiti fiscali.
  5. Le fatture elettroniche vengano utilizzate per vendere merci di contrabbando, vietate, contraffatte o che violino i diritti di proprietà intellettuale, come segnalato dalle autorità competenti.
  6. Le fatture elettroniche siano utilizzate per operazioni di vendita fraudolenta allo scoperto di beni o servizi, come rilevato e segnalato dalle autorità competenti.
  7. Un’autorità di registrazione delle imprese o un’autorità competente abbia richiesto la sospensione delle operazioni in una linea di business soggetta a condizioni, a causa della mancata conformità ai requisiti legali per l’esercizio dell’attività.
  1. L’autorità fiscale notifichi la cessazione dell’utilizzo delle fatture elettroniche generate dai registratori di cassa qualora l’impresa non soddisfi le condizioni richieste per tale modalità di emissione.
  2. Il contribuente abbia commesso reati di evasione fiscale, sia stato costituito al fine di commerciare o utilizzare fatture elettroniche illegali, oppure abbia utilizzato in modo illecito le fatture elettroniche per evadere le imposte, secondo quanto previsto dalla normativa.
  3. Il contribuente sia classificato con un livello di rischio fiscale molto elevato.

Sanzioni per violazioni relative all’emissione di fatture elettroniche

Le sanzioni per le violazioni della normativa in materia di emissione delle fatture all’atto della vendita di beni o della prestazione di servizi sono previste dall’articolo 24 del Decreto 125/2020/ND-CP.

Sanzioni

Violazione

Sanzioni penali

  • Emissione di fatture nel momento errato ma non tale da comportare un ritardo nell’adempimento degli obblighi fiscali, in presenza di circostanze attenuanti;
  • Emissione di una serie continua di fatture in ordine numerico crescente esercitando autorizzazioni di fatturazione discordanti, sebbene l’entità o il soggetto abbia provveduto ad annullare i blocchi di fatture contenenti fatture contenenti numerazioni inferiori dopo aver rilevato tale situazione; e
  • Emissione di tipologie errate di fatture già consegnate agli acquirenti o già utilizzate per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, sebbene venditori e acquirenti abbiano rilevato l’errore e sostituito le fatture con quelle corrette prima che l’autorità competente emettesse decisioni per eseguire controlli o verifiche fiscali presso gli uffici o la sede del contribuente inadempiente, e a condizione che tale situazione non influisca sulla determinazione degli obblighi fiscali.

Multe da 500.000 VND a 1.500.000 VND

(circa 20-60 USD)

  • Omessa emissione di fatture generiche iin base alla normativa in materia di vendite di beni o prestazioni di servizi, salvo quanto previsto ai punti a del comma 1 del presente articolo;
  • Mancata fatturazione di beni o servizi promozionali, pubblicitari o campione; e
  • Mancata fatturazione di beni e servizi utilizzati come regali, donazioni, regali, scambi o pagamenti in natura dei dipendenti, ad eccezione dei beni circolati o consumati internamente per ulteriori scopi di produzione.

Multe da 3.000.000 di VND a 5.000.000 di VND

(circa 118-197 dollari)

 

  • Emissione di fatture nel momento errato, ma non tale da comportare un ritardo nell’adempimento degli obblighi fiscali.

Multe da 4.000.000 di VND a 8.000.000 di VND

(circa 157-315 USD)

 

  • Emissione di fatture nel momento errato in violazione delle norme di legge sulle fatture di vendita di beni o di prestazione di servizi, ad eccezione di quanto previsto ai punti a dei commi 1 e 3 del presente articolo;
  • Emissione di fatture senza rispettare la sequenza numerica progressiva prevista dalla legge, salvo nei casi in cui si applichi la sanzione dell’ammonimento prevista al punto b, comma 1, del presente articolo.
  • Emissione di fatture con date di fatturazione precedenti alle date di acquisto delle fatture dalle autorità fiscali;
  • Emissione di fatture non conformi alle classificazioni prescritte dalla legge sulle fatture di vendita di beni e prestazioni di servizi se tali fatture sono già state consegnate agli acquirenti o utilizzate per la dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui si applichi la sanzione dell’ammonimento prevista al punto b, comma 1, del presente articolo;
  • Emissione di fatture elettroniche quando non sia ancora stato ricevuto l’avviso di consenso da parte dell’autorità fiscale o prima delle date di consenso all’utilizzo di fatture elettroniche con/senza codici dell’autorità fiscale da parte dell’autorità fiscale di vigilanza;
  • Emissione di fatture per la vendita di beni e la fornitura di servizi durante il periodo di chiusura temporanea dell’attività, tranne quando siano emesse fatture ai clienti per l’esecuzione di contratti firmati prima della data di notifica di tale chiusura temporanea dell’attività;
  • Emissione di fatture elettroniche tramite registratori di cassa senza connessione di rete o trasferimento di dati elettronici alle autorità fiscali; e
  • Emissione di fatture che non contengano i dati obbligatori previsti.

 

Multe da 10.000.000 di VND a 20.000.000 di VND

(circa 392-784 USD)

 

  • Ogni mancata emissione di fatture al momento della vendita di beni o della fornitura di servizi agli acquirenti secondo quanto previsto dalla legge, ad eccezione degli atti prescritti al punto b dell’articolo 2 del presente articolo.

(Con il contributo di Mia Pham, Corporate Accounting Services, Dezan Shira & Associates, Vietnam.)

Questo articolo è stato originariamente pubblicato il 25 ottobre 2024. È stato aggiornato l’ultima volta l’8 agosto 2025.

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