EVFTA: conformità alle norme di origine – UE e Vietnam in libero scambio

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Recentemente ratificato dal Parlamento europeo, l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Vietnam (cosiddetto “EVFTA”) offre interessanti opportunità in un partenariato commerciale multilaterale tra le due parti.

Non solo l’accordo riduce le tariffe su quasi il 99 percento di tutte le esportazioni vietnamite verso l’UE, ma sono state anche prese misure per garantire che l’accordo rimanga aggiornato a fronte di futuri accordi di entrambe le parti.

Per le aziende che cercano di cogliere le opportunita’ offerte dall’accordo di libero scambio nella misura di tariffe ridotte, la principale considerazione da affrontare, e punto focale di questo articolo, sono le norme di origine che caratterizzato l’EVFTA.

Filippo Bortoletti – Manager del nostro ufficio di Hanoi ricorda come di fronte alle numerose opportunita’ di approvvigionamento a basso costo a disposizione nel mercato Vietnamita, ed alla crescente integrazione regionale delle nazioni parte dell’Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (cosidetta “ASEAN”) – di cui il Vietnam e’ membro – i produttori esistenti, nonche’ le nuove imprese nella regione, avranno difficolta’ a negare i vantaggi di catene di approvvigionamento integrate a livello regionale.

Tuttavia, se l’approvvigionamento di materiali provenienti da Stati terzi può ridurre il costo complessivo della produzione di un determinato bene, l’introduzione di input terzi potrebbe compromettere la copertura nell’ambito dell’EVFTA, con conseguente riduzione della competitività all’esportazione verso i mercati europei.

I paragrafi seguenti evidenziano le condizioni alle quali verrà garantita la copertura delle merci ai sensi dell’EVFTA e delineano la documentazione che dovrebbe essere prevista come parte del processo di conformità doganale.

Qualificarsi per le riduzioni tariffarie

I prodotti beneficeranno delle preferenze tariffarie ai sensi delle norme di origine EVFTA, a condizione che possano dimostrare di essere “originari”. I prodotti sono considerati originari ai fini dell’accordo di libero scambio e conseguente riduzione tariffaria se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • interamente prodotti in Vietnam
  • beni fabbricati in Vietnam che incorporano materiali che non sono stati interamente ottenuti in loco, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti in Vietnam.

Mentre le materie prime e le merci prodotte in Vietnam utilizzando componenti di origine Vietnamita rientrano facilmente nella categoria di beni interamente prodotti in Vietnam, molti beni contengono materiali o componenti importati da paesi che non partecipano in accordi commerciali.

Questi beni devono dimostrare che i componenti che sono stati utilizzati hanno subito specifici livelli di trasformazione in Vietnam per qualificarsi ai benefici dell’EVFTA. Molte merci hanno fissato procedure – delineate nel Protocollo 1 del testo EVFTA – che devono essere completate in Vietnam affinché il bene in questione sia considerato originario. La tabella seguente fornisce un layout esemplificativo dei requisiti delle lavorazioni sul prodotto ai fini della qualificazione dei prodotti come “originari” in forza dell’EVFTA.

Oltre a queste lavorazioni, alcune aree di lavoro sono specificamente note per la loro incapacità di qualificarsi come merci per il carattere originario. Queste esenzioni includono:

  • operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e magazzinaggio;
  • demolizione ed assemblaggio di colli;
  • lavaggio, pulizia; rimozione di polveri, ossidi, olio, vernici o altri rivestimenti;
  • stiratura di tessuti e articoli tessili;
  • semplici operazioni di verniciatura e lucidatura;
  • sbriciolatura e macinazione – parziale o totale – del riso;
  • operazioni di colorazione o aromatizzazione dello zucchero, o per la formazione di zollette di zucchero;
  • sbucciatura, snocciolatura e sgusciatura di frutta, noci e verdure;
  • affilatura, semplice macinatura o semplice taglio;
  • setacciatura, selezione, controllo, classificazione, gradazione ed assortimento (compresa la composizione di serie di articoli);
  • semplice collocazione in bottiglie, lattine, boccette, sacchetti, astucci, scatole, fissaggio su cartoncini o schede e tutte le altre semplici operazioni di confezionamento;
  • apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi e altri come segni distintivi sui prodotti o sulla loro confezione;
  • semplice miscelazione di prodotti, anche di diverso tipo; miscelazione di zucchero con qualsiasi materiale;
  • semplice aggiunta di acqua o diluizione o disidratazione o denaturazione dei prodotti;
  • semplice assemblaggio di parti di articoli per costituire un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; e
  • macellazione di animali.

Conformità EVFTA

Ai sensi dell’EVFTA, tutte le aziende che esportano merci dal Vietnam verso l’UE hanno due opzioni in materia di conformità. A seconda del loro status con il governo vietnamita, gli esportatori devono compilare un certificato di origine e un modulo di dichiarazione di origine o un modulo di dichiarazione di origine specializzato. La conformità associata a queste alternative è descritta di seguito:

  1. a) Certificato di origine

Per ottenere un certificato di origine, gli esportatori con sede in UE dovrebbero compilare le informazioni secondo il modulo disponibile a pagina 149 dell’EVFTA, allegato VII. Coloro che cercano di esportare verso l’UE dal Vietnam dovranno soddisfare requisiti che, sebbene simili a quelli sopra menzionati, devono essere delineati nella legislazione vietnamita. Oltre ai moduli di domanda sopra elencati, potrebbe essere necessario produrre una delle seguenti informazioni di supporto:

  • prove dirette della fabbricazione o di altri processi eseguiti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenute ad esempio nei suoi conti o nella contabilità interna;
  • documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, emessi o compilati, in cui tali documenti sono utilizzati conformemente alla normativa locale;
  • documenti comprovanti la lavorazione o la lavorazione di materiali in una parte, emessi o compilati in una parte, in cui tali documenti sono utilizzati in conformità alla normativa locale
  • prova dell’origine comprovante il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una parte conformemente al presente protocollo

Nota: i certificati di origine possono essere rilasciati retroattivamente per merci che sono già state esportate in circostanze limitate come errori tecnici o informazioni limitate sulla destinazione finale di un prodotto.

  1. b) Dichiarazione di origine

Prodotta dagli esportatori per spedizioni il cui valore totale deve essere determinato dalla legislazione nazionale del Vietnam e non supera il valore di EUR 6,000.

oppure

  1. c) Dichiarazione di origine

Gli esportatori approvati dal governo vietnamita hanno la facolta’ di rinunciare al rilascio di un certificato di origine una volta che il loro stato di approvazione è stato trasmesso alle autorità competenti dell’UE. In sostituzione di tale certificato, sara’ richiesta una dichiarazione di origine all’esportazione.

Nota: i produttori dell’UE che esportano in Vietnam possono rinunciare a tutti i requisiti di cui sopra se presentano una documentazione di origine elettronica con una banca dati nell’UE dopo che la loro partecipazione a tale banca dati è stata notificata alle